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SUPERBONUS

Superbonus ancora al 110% fino al 2025 nei territori colpiti da eventi sismici e per ONLUS socio-sanitarie

A determinate condizioni, il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, senza, dunque, alcuna riduzione dell'aliquota

Superbonus 110% nelle zone terremotate fino al termine del 2025

Il comma 8-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento».

Quindi, non nelle zone sismiche, ma nei 'crateri' sismici, cioè in quei territori colpiti dal 2009 in poi da eventi sismici, per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico mediante scheda AeDES o documento analogo, il Superbonus resta ancora al 110% fino al termine del 2025 con la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito, in deroga alle limitazioni introdotte dal dl 11/2023

Superbonus 110% per ONLUS, ADV e APS socio-sanitarie e assistenziali fino al termine del 2025

fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, anche per gli interventi ivi contemplati ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (cd. ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (ADV) iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie e assistenziali, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110% con la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito, in deroga alle limitazioni introdotte dal dl 11/2023

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